Contributo unificato

Aggiornato al 20/02/2015, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità n.183 del 2011.

le seguenti tabelle contengono gli importi relativi al versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, a seconda valore o tipo procedimento. sono indicati sotto i casi in cui l'importo è dimezzato e procedimenti esenti dal unificato.

In particolare si ricorda che gli importi del contributo unificato 2012 dovuti per i procedimenti di appello e di impugnazione in generale sono ora aumentati del 50% e gli importi dovuti per i procedimenti avanti alla Corte di Cassazione sono raddoppiati

Inoltre, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Arrivano le sanzioni se l’avvocato non indica l’indirizzo pec.
La sanzione per l’omessa indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e del proprio numero di fax costerà al difensore l'aumento del contributo unificato nella misura del 50%. Sempre aumentato della metà il contributo unificato se la parte omette di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso.

Procedimenti ordinari
Valore della causa Importo
Inferiore ad € 1.100,00 € 43,00
Da € 1.100,01 ad € 5.200,00 € 98,00
Da € 5.200,01 ad € 26.000,00 € 237,00
Da € 26.000,01 ad € 52.000,00 € 518,00
Da € 52.000,01 ad € 260.000,00 € 759,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00 € 1.214,00
Superiore ad € 520.000,00 € 1.686,00
Valore indeterminabile (competenza esclusiva del Gdp) € 232,00
Valore indeterminabile € 518,00
Procedimenti a contributo fisso
Tipo di procedimento Importo
Esecuzioni immobiliari € 278,00
Esecuzioni mobiliari con valore sino a € 2.500,00 € 43,00
Esecuzioni mobiliari con valore superiore a € 2.500,00 € 139,00
Fallimenti € 851,00
Opposizione agli atti esecutivi € 168,00
Opposizione all'esecuzione In base al valore
Volontaria giurisdizione € 98,00
Esecuzione per consegna o rilascio € 139,00
Separazione consensuale e divorzio congiunto € 43,00
Opposizione all'esecuzione

Qualora l'esecuzione sia già iniziata, l'iscrizione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi deve essere presentata alla cancelleria dell'esecuzione (SIECIC). In questa fase nessun contributo unificato è dovuto.

Dopo che è stata tenuta la prima udienza di comparizione il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio entro cui la parte opponente deve introdurre il giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa stessa presso la cancelleria contenzioso civile (SICID). Il contributo unificato in questa seconda fase è di euro 168 per l'opposizione agli atti esecutivi, in base al valore per l'opposizione all'esecuzione. Questa sarà decisa con sentenza definitiva non impugnabile (art. 618, comma 2, c.p.c.). In definitiva la caratteristica dell'opposizione agli atti esecutivi, come avviene per quella all'esecuzione, è la sua struttura a due fasi: la prima è costituita dall'udienza che si tiene davanti al giudice dell'esecuzione, mentre la seconda si svolge con le regole proprie del giudizio di cognizione.

Gli importi del contributo unificato sono dimezzati nei seguenti procedimenti:

  1. Procedimento d'ingiunzione ex art. 633 c.p.c.
  2. Procedimento per convalida di sfratto.
  3. Procedimenti cautelari.
  4. Procedimento sommario di cognizione (art. 702 e segg. c.p.c.).
  5. Procedimenti possessori.
  6. Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
  7. Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
  8. Procedimenti di sfratto per morosità e procedimenti di finita locazione.
  9. Procedimenti in materia di lavoro, quando la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore all'importo previsto dalla legge.

Gli importi del contributo unificato sono aumentati del 50% per i procedimenti di impugnazione.

Gli importi del contributo unificato sono raddoppiati per i procedimenti avanti alla Corte di Cassazione.

Sono esenti dal versamento del contributo unificato i seguenti procedimenti:

  1. Procedimenti già esenti ai sensi di legge e senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  2. Procedimenti di rettificazione di stato civile.
  3. Procedimenti in materia tavolare.
  4. Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole.
  5. Procedimenti per l'interdizione e dell'inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno.
  6. Procedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta.
  7. Procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati.
  8. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
  9. Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).

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